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DONAZIONI ALLE ONLUS

16/02/2015

dal 2015, c'è una novità introdotta nella legge di stabilità 2014 (per il 2015) che riguarda l'incremento della percentuale di detraibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore di ONLUS. L'art. 15 prevede infatti una modifica all'art. 15 TUIR, innalzando a 30.000 euro all'anno (rispetto agli attuali 2.065 euro) l'importo massimo detraibile, nel limite del 26%, per le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche a favore delle ONLUS e dei soggetti a queste assimilati.


Resta fermo il limite di effettuare la donazione con sistemi di pagamento tracciabili, per consentire la detrazione.

La modifica avrà effetto per le donazioni effettuate a partire dal 2015.

Con l’innalzamento del limite detraibile questa disposizione acquisisce sicuramente un maggiore appeal rispetto alla agevolazione “concorrente”, cioè quella contenuta nell’art. 14, D.L. n. 35/2005 (conosciuta come “più dai meno versi”) che consente di dedurre dal proprio reddito le liberalità a favore, tra gli altri, di ONLUS nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque fino a 70.000 euro all’anno.

 

 

La valutazione di convenienza dovrà essere effettuata nel momento in cui si compila la dichiarazione dei redditi e si decide di fare valere la liberalità come detrazione dall’IRPEF o come deduzione dal reddito imponibile.




 
 
Erogazioni liberali in natura.

Anche nel caso di donazioni di beni i soggetti Ires che effettuano la donazione possono scegliere tra diverse alternative contenute nelle seguenti normative: Art. 13 D.Lgs 460/97, Art 14 D.L. 35/2005, L’Art. 27 L. 133/99 per le ONLUS.
In ogni caso, al fine di individuare il valore del bene o servizio donato occorre fare riferimento al valore effettivo, mentre è irrilevante il valore contabile del bene donato.
Beni la cui produzione o commercio rientra nell’attività propria dell’impresa.:
1. L’Art. 13 D.Lgs 460/97 dispone la deduciblità dal reddito dei costi di produzione o acquisto dei seguenti beni la cui produzione o commercio rientra nell’attività propria dell’impresa (in pratica l’articolo in esame stabilisce che detti beni non si considerano destinati a finalita` estranee all'esercizio dell'impresa, quindi senza rettifica della deducibilità dei costi di acquisto o produzione dei beni donati altrimenti dovuta a seguito della loro destinazione a finalità estranee all’impresa):

a). Derrate alimentari, e prodotti farmaceutici che in alternativa sarebbero stati eliminati dal circuito commerciale. Il costo è interamente deducibile;

b) In generale tutti i beni non di lusso dell’attività dell’impresa diversi dai precedenti che presentano imperfezioni, alterazioni danni o vizi, che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo, non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione; ciò qualora il costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto non sia superiore al 5% del reddito di impresa dichiarato.

In questo caso devono essere rispettate le seguenti condizioni:

1) Comunicare preventivamente (tramite raccomandata A/R) ogni singola cessione al competente ufficio delle entrate (è previsto l’esonero per i beni facilmente deperibili e di modico valore);

2) conservare un’apposita dichiarazione rilasciata dalla ONLUS ove la stessa attesta il proprio impegno ad utilizzare i beni ricevuti in conformità alle proprie finalità istituzionali;

3) annotare sui registri Iva la quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente ogni mese entro il 15° giorno del mese successivo.
Beni la cui produzione o commercio rientra e non rientra nell’attività propria dell’impresa 1. L’Art. 14 D.L. 35/2005, come già accennato per le donazioni in denaro, sancisce la deducibilità dal reddito complessivo del soggetto che effettua l’erogazione liberale sia in natura che in denaro a favore delle ONLUS per un valore non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 € l’anno (in pratica si considera il minore tra i due importi).

 



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