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Animali in Condominio 27 settembre 2012

28/09/2012

Comunicato LAV.
CAMERA APPROVA LEGGE PER DIRITTO A VIVERE CON CANI E GATTI NEI CONDOMINI.
INTEGRATO IL CODICE CIVILE. LAV:
"STOP A DISCRIMINAZIONI SPECIOSE E SPECISTE, COSI' E' VIETATO
VIETARE"

Comunicato stampa LAV 27 settembre 2012

CAMERA APPROVA LEGGE PER DIRITTO A VIVERE CON CANI E GATTI NEI CONDOMINI. INTEGRATO IL CODICE CIVILE. LAV: ”STOP A DISCRIMINAZIONI SPECIOSE E SPECISTE, COSI’ E’ VIETATO VIETARE”

Mai più cause speciose e speciste per far allontanare cani, gatti o coniglietti dalle case. Vittoria per le famiglie che vivono con quasi 20 milioni di quattro zampe e di una battaglia iniziata nelle Assemblee condominiali e nei Tribunale, portata dalla LAV in Parlamento per una soluzione legislativa aldilà delle sentenze.

Lo ha stabilito la Camera dei Deputati con il voto di oggi approvando un’integrazione all’articolo 1138 del Codice Civile secondo la quale “le norme del Regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. L’Italia quindi adegua un’altra parte della propria legislazione ai principi contenuti nel Tratto Europeo che definisce gli animali esseri senzienti, e al Codice penale che punisce i loro maltrattamenti.

“Questo 'vietato vietare' è un nuovo, concreto passo per porre fine a una discriminazione contro chi vive con animali domestici, una battaglia che per il diritto di proprietà sulle case aveva già visto schierarsi la Giurisprudenza, ma che vedeva ancora ben organizzata un vera e proprio animalofobia da condominio - ha detto Gianluca Felicetti, presidente della LAV – di fatto questo nuovo principio legislativo assicura anche la fine delle cause per il passaggio nelle scale e l’utilizzo degli ascensori da parte dei quattro zampe, una pace sociale che dovrà essere rispettata da tutti, senza alcun dubbio interpretativo”.

Naturalmente rimangono tutte le forme di tutela civile e penale che l'ordinamento già prevede a favore dei terzi che concretamente subiscano un danno dall'animale (inquinamento acustico, problemi igienico-sanitari certificati, per esempio).L’approvazione di questa nuova legge fa venir meno inutili controversie giuridiche, con grande vantaggio per la cosiddetta “macchina della giustizia”.

Il nuovo articolo è stato approvato grazie alla presentazione, a inizio di questa Legislatura, nel 1998, della proposta di Legge della LAV per la riforma del Codice Civile sostenuta dalle parlamentari Gabriella Giammanco (Pdl) e Franca Chiaromonte (Pd), sostenuta nel passaggio della Camera dagli onorevoli Luigi Vitali, Michela Vittoria Brambilla, Gianni Mancuso del Pdl, Rodolfo Viola e Andrea Sarubbi del Pd e il relatore Salvatore Torrisi che la LAV ringrazia.

La LAV pubblica anche la lista dei deputati che, come da verbali online della Camera,  si sono opposti con interventi nelle Commissioni all’approvazione della nuova positiva norma a tutela di animali e famiglie:  Anna Margherita Miotto, Luciana Pedoto, Gino Bucchino (Pd); Carla Castellani, Mariella Bocciardo, Carmelo Porcu (Pdl); Donato Renato Mosella (Api).

Segue approfondimento: “Condominio degli edifici e Animali di Compagnia”  di Giuseppe Buffone, Magistrato ordinario del Tribunale di Varese

 

27 settembre 2012

Ufficio Stampa LAV 06 4461325 - 339 1742586 www.lav.it

 

 

Condominio degli edifici e Animali di Compagnia

di Giuseppe Buffone, Magistrato ordinario del Tribunale di Varese

 

Necessità dell’intervento Legislativo

Giova premettere che nell’attuale codice civile nessuna norma regola espressamente e in modo chiaro il diritto del condomino al proprio animale da compagnia, così registrandosi una variegata e multiforme rassegna di regolamenti e iniziative condominiali che testimoniano una inopportuna assenza del Legislatore dalla materia. Assenza giudicata “inopportuna” poiché è in progressivo aumento il contenzioso legato proprio alle controversie tra condomini e condomini in relazione a norme regolamentari che vietano la detenzione dell’animale o lo disciplinano con limitazioni o preclusioni a contenuto discrezionale e differenziato sul territorio. Il risultato è una generale incertezza interpretativa che incide in modo diretto e immediato sull’interesse pubblico alla prevedibilità delle decisioni (elemento che, come noto, riduce il ricorso al Tribunale) ed alla “pace sociale”, valore particolarmente sentito nell’ambito dei condomini e in generale della comunione, già in epoca romana, ritenuta come mater rixarum. E’, quindi, necessario che all’opera disgregante e differenziata delle singole assemblee condominiali o all’intervento disseminato e non univoco delle pronunce giurisprudenziali, si sostituisca la volontà sovrana popolare mediante l’alveo parlamentare.

In molti casi i regolamenti condominiali vietano non solo di detenere animali negli spazi comuni ma anche e soprattutto di tenerli negli spazi di proprietà esclusiva e, cioè, in appartamento. Sulla base dell’attuale assetto normativo, il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva (Cass. civ., sez. II, sentenza 15 febbraio 2011 n. 3705 che conferma la sentenza Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 1993, n. 12028). In altri termini, l’assemblea non ha il potere di limitare l’uso o il godimento delle singole proprietà dei condomini e, conseguentemente, non può vietare la detenzione di un animale di compagnia (principio di diritto pacifico, oramai, nella giurisprudenza della Cassazione; si veda anche la sentenza n. 13164 dell’anno 2001; principio ricorrente anche nella giurisprudenza di merito: v. Trib. Piacenza, 10 aprile 2001 in Arch. Locazioni, 2001, 689).  Nel solco tracciato dal diritto vivente contemporaneo, pertanto, la proposta di Legge 4168 è tesa a non creare movimenti tellurici  negli assetti vigenti bensì a consolidare gli imperativi normativi in vigore, specificandone i contenuti ed integrando il regime giuridico positivo. E, invero, il fatto che non sia consentito all’assemblea condominiale di vietare la detenzione degli animali nell’abitazione del condomino, lascia privi di regolamentazione tutti gli aspetti connessi e pertinenziali e, comunque, non impedisce al condominio di introdurre comunque clausole di divieto – in mancanza di una norma ad hoc – così costringendo il proprietario dell’animale a dovere attivarsi per l’impugnativa e la macchina della Giustizia a mettersi in moto per riaffermare la volontà statale contraria alla delibera assunta.
 

Diritto all’animale di compagnia

Che esista un diritto all’animale di compagnia è certo alla luce dei più recenti interventi del Legislatore. In primo luogo, a tutela del “sentimento per gli animali”, il Legislatore, nel 2004 (Legge n. 189) , ha introdotto i delitti di cui agli artt. 544-bis – 544-sexies c.p., ritenendo che, in base all’evoluzione della coscienza sociale e dei costumi, tale sentimento costituisca oramai un interesse da trarsi dal tessuto connettivo della Charta Chartarum, in particolare dalla previsione sempre-viva dell’art. 2, aperto al soggiorno dei valori man mano riconosciuti, nel tempo, dalla Società, come diritti inviolabili (anche se “inespressi”). Sul fatto che si possano desumere “nuovi diritti costituzionali”, non vi è ragione per dubitare, se non altro richiamando gli scritti Autorevoli di chi, già in data risalente, affermava che si deve interpretare l’art. 2 cost. nel senso che si è voluto affermare “non già un diritto generale di libertà, ma piuttosto un principio che non si esaurisce interamente nelle singole fattispecie previste, e perciò consente all’interprete di desumerne dal sistema altre non contemplate specificamente”. Ve ne è conferma nell’art. 5 della legge 20 luglio 2004, n.189 in cui si prevede che “lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa (..) l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche”. Ebbene: la norma scolpisce nel diritto positivo un principio che costituisce oramai patrimonio della coscienza sociale contemporanea ovvero “il rispetto degli animali”. In secondo luogo, la Legge 4 novembre 2010, n. 201, ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 dove si prevede “che l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi”, e “in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da compagnia” si afferma “l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società”. Ecco, perché, la giurisprudenza di merito, in tempi recenti, ha affermato che, nell’attuale ordinamento, “il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia” (Trib. Varese, sez. I civ., 7.12.2011 in www.dirittoegiustizia.it, www.cassazione.net).  Già in passato, peraltro, i giudici avevano avuto modo di riconoscere “il coinvolgimento in termini affettivi che la relazione tra l'uomo e l'animale domestico comporta” e “l'efficacia di completamento e arricchimento della personalità dell'uomo” (Pret. Rovereto, 15 giugno 1994 in Nuova Giur. Civ., 1995, I, 133).

Maria Falvo

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FONTE: da una mail interassociativa pervenuta alla ns Associazione da parte dei colleghi volontari della LAV

a cura dello Staff Felix & Fido - Carla


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